Patente a punti Edilizia
Con un punteggio iniziale di 30 crediti, questo strumento entrato in vigore dal 1° ottobre 2024 mira a migliorare gli standard di sicurezza nei cantieri.
A partire dal 1° novembre 2024, per le imprese edili e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, non sarà possibile operare in cantiere solamente con l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva inviata via PEC, ma sarà necessario aver presentato la richiesta di rilascio della patente a crediti (punti) attraverso il Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Oltre 800mila imprese coinvolte. Non solo chi lavora nella costruzione di opere edili, ma anche chi installa impianti elettrici, idraulici, isolamento termico ed acustico o antivibrazioni. Rientrano nel settore anche le opere di ingegneria civile e di pubblica utilità.
Patente a crediti sicurezza cantiere
Questo strumento è stato introdotto per migliorare la sicurezza sul lavoro, qualificando e monitorando il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza.
La patente a punti nel settore edile rappresenta una novità importante e rientra tra gli interventi previsti dal Governo per contrastare gli incidenti sul lavoro; un tema sempre più centrale nelle politiche di sicurezza, incentivando buone pratiche e conformità normativa.
DATA SCADENZA
SOGGETTI INTERESSATI
PUNTI PARTENZA
PUNTI MINIMI
Patente a punti edilizia
Norme di riferimento
Il nuovo obbligo è stato introdotto dall’art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024 che ha modificato gli articoli 27, 90 e 157 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza – TUSL). Le disposizioni attuative sono state definite dal D.M. 132/2024, che reca le disposizioni relative a:
- modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
- contenuti informativi della patente;
- presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
- criteri di attribuzione dei crediti;
- sospensione dell’incremento dei crediti;
- modalità di recupero dei crediti decurtati.
Patente a crediti edilizia
Soggetti interessati
Il sistema di qualificazione riguarda principalmente 2 categorie:
- imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili);
- lavoratori autonomi (operano “fisicamente” nei cantieri).
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla Competente Autorità del Paese d’origine.
Patente a crediti cantieri
Soggetti esonerati
Non sono tenuti al possesso della patente a punti (crediti):
- le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III; coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, ecc…).
Patente a punti edilizia
Obbligo dei Comittenti e Responsabili lavori
Il Committente o il Responsabile dei lavori (non l’impresa), sono obbligati alla verifica del possesso della patente. La mancata verifica comporta sanzioni amministrative.
Patente a punti edilizia
Scadenze e tempistiche
Patente a punti (crediti) edilizia.
A partire dal 1° novembre 2024, non sarà possibile operare in cantiere solamente con l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva inviata via PEC, ma sarà necessario aver presentato la richiesta di rilascio della patente a punti attraverso il Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Patente a punti cantieri
Sanzioni
Le imprese o i lavoratori autonomi sprovvisti di patente o con un numero inferiore a 15 crediti sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore complessivo dei lavori, con un importo minimo di 6.000€ (comma 11, art. 27 D.Lgs. 81/2008).
Ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. 81/2008, la mancata verifica della patente a punti comporta per il Committente o il Responsabile dei lavori una sanzione amministrativa pecuniaria, dell’importo minimo di 711,98 euro e massimo di 2.562,91 euro.
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